INDAGINI DIFENSIVE

a) investigazione privata:

a.V): attività di indagine difensiva, volta all’individuazione di elementi probatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall’articolo 327-bis del medesimo Codice.

Art. 222 norme di coordinamento del codice di procedura penale comma 1. fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.

Art. 327-bis Codice Procedura Penale

   1. Fin  momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.

   2. La facoltà indicata nel comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

   3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici.

L’attività svolta dall’investigatore consiste generalmente:

– nel conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili (le cui dichiarazioni vanno acquisite secondo un preciso protocollo pena l’inutilizzabilità);

– nell’accedere per visionare lo stato dei luoghi e delle cose oppure per descrivere le stesse o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici e audiovisivi (su delega del difensore) anche in luoghi privati o non aperti al pubblico e pure se non vi è il benestare di chi ne ha la disponibilità (in questo caso serve apposita previa autorizzazione del giudice).

– in pedinamenti, appostamenti, riprese fotografiche e cinematografiche e tutte le attività idonee all’accertamento dei fatti per cui si procede.

La CastelSardo Investigazioni è autorizzata allo svolgimento di indagini difensive da parte del Prefetto di Sassari con licenza n. 84447/PA/Area1.